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STATUTO

Statuto

Art. 1° – E’ costituito in Bologna l’organismo autonomo “GRUPPO DI VOLONTARIATO CIVILE – GVC – ONLUS” con sede in Bologna Via dell’Osservanza 35/2.
Art. 2° – Finalità del “GRUPPO DI VOLONTARIATO CIVILE G.V.C. - ONLUS” sono la preparazione ed invio di volontari nei Paesi in via di sviluppo, l’informazione e sensibilizzazione ai problemi internazionali del sottosviluppo e la collaborazione con Enti ed Associazioni che operino nei settori indicati.
Art. 3° – Si diventa Membri effettivi dell’Associazione mediante domanda scritta dell’interessato ed ammissione da parte del Consiglio Direttivo, oltre al versamento di una quota annua di partecipazione.
L’Assemblea decide ogni anno, su proposta del Consiglio Direttivo, l’ammontare della quota sociale che ogni Socio è tenuto a versare.
La qualità di Socio si può perdere per:
- dimissioni scritte
- morosità.
Art. 4° – Sono Organi dell’Associazione, l’Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo.
Le Assemblee possono essere ordinarie e straordinarie:
Ordinarie – sono convocate dal Presidente, su mandato del Consiglio Direttivo, una volta all’anno con convocazione scritta, spedita almeno 10 giorni prima, con enunciazione specifica dell’Ordine del Giorno ed è valida in unica convocazione;
Straordinarie – sono convocate dal Presidente, su mandato del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei Soci.
L’Assemblea ordinaria:
- elegge ogni anno, con voto limitato ai due terzi degli eligendi, il Consiglio Direttivo;
- approva la relazione finanziaria ed il bilancio Sociale, presentato dal Tesoriere.
- Ogni Socio può rappresentare per delega, in sede di Assemblea, non più di u altro Socio, in servizio volontario all’Estero.
Art. 5° – Il Consiglio Direttivo, composto di nove Membri, ha il compito di porre in atto gli interventi necessari alla realizzazione delle finalità dell’organismo stesso.
Nella sua prima riunione, il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi Membri, il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
Art. 6° – Modifiche al presente statuto possono essere apportate soltanto dall’Assemblea che delibera col voto favorevole di almeno due terzi dei presenti e purché questi rappresentino almeno la metà più uno dei Soci.
Art. 7° – In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea deciderà, a maggioranza semplice, di evolvere le attività esistenti ad Associazioni od Enti aventi analoghe finalità.
Questo articolo può essere modificato solo con il consenso di tutti i Soci.
Art. 8° – In riferimento alla normativa Legge 460 art. 10 l’Associazione ha:
a. il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nell’Art. 2 dello Statuto stesso;
b. il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
c. l’obbligo di impiegare gli utili e avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
d. l’obbligo di utilizzare la locuzione “ONLUS”nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.