Statuto
“GRUPPO DI VOLONTARIATO CIVILE – G.V.C. ONG / ONLUS”.
Art. 1) E’ costituita ai sensi dell’art. 14 del Codice Civile l’Associazione senza scopo di lucro denominata: “GRUPPO DI VOLONTARIATO CIVILE – G.V.C. ONG / ONLUS”.
L’Associazione può essere più brevemente designata, a tutti gli effetti, con la denominazione G.V.C. ONG / ONLUS.
L’Associazione è iscritta al registro delle persone giuridiche tenuto dalla Prefettura di Bologna al n. 654-vol. 4 – pag. 231.
Art. 2) L’Associazione ha sede in Bologna, attualmente in via dell’Osservanza n. 35/2.
Art. 3) L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può costituire proprie dipendenze o sedi periferiche, in Italia e all’Estero.
Il Consiglio Direttivo potrà altresì deliberare il trasferimento della sede sociale purché nello stesso comune per il trasferimento in un comune diverso sarà necessaria la delibera assembleare.
Art. 4) Finalità del “GRUPPO DI VOLONTARIATO CIVILE G.V.C. - ONLUS” sono la preparazione ed invio di personale nei Paesi in via di Sviluppo, l’informazione e sensibilizzazione ai problemi internazionali del sottosviluppo e la collaborazione con Enti ed Associazioni che operino nei settori indicati.
Art. 5) Nell’ambito delle finalità di cui all’art. 4) l’Associazione potrà svolgere, in via meramente esemplificativa:
- attività di cooperazione nei paesi in via di sviluppo con personale appositamente formato e qualificato, nonché attraverso la formazione professionale e la promozione sociale in loco dei cittadini dei Paesi in via di Sviluppo;
- assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell’attività di sviluppo, nonché iniziative di carattere formativo, educativo, amministrativo, finanziario attinenti alla realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo;
- elaborazione di piani di sviluppo e progetti di cooperazione internazionale per singole aree su richiesta di Istituzioni Pubbliche Nazionali ed Internazionali o soggetti Privati;
- gestione di attività e programmi di formazione, addestramento, ricerca, sensibilizzazione, educazione ai problemi internazionali del sottosviluppo;
- realizzazione, promozione, diffusione e studio di progetti di micro credito, nonché di corsi, seminari ed iniziative volti a favorire la conoscenza e la realizzazione di progetti di micro credito;
- realizzazione, finanziamento, progettazione di strutture di prima necessità ed urgenza in Paesi in via di Sviluppo, o interessati da carestie, calamità naturali e conflitti armati, nonché assistenza alle popolazioni vittime di guerre, carestie, calamità naturali, violenze, violazione dei diritti umani.
L’Associazione potrà altresì svolgere qualsivoglia attività connessa a quelle istituzionali o che sia comunque accessoria alle stesse.
Patrimonio
Art. 6) Il Patrimonio sociale è costituito da:
6.1 beni mobili e immobili;
6.2 eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione;
6.3 eventuali donazioni, legati e liberalità destinati ad essere permanentemente impiegati a favore dell’Associazione.
Art. 7) Le risorse economiche per il funzionamento dell’Associazione provengono dalle quote sociali, da contributi, lasciti e donazioni di privati sostenitori, di Enti o Istituzioni da specifici finanziamenti di Istituzioni Nazionali o Internazionali, nonché dalla raccolta fondi, sostegni economici di qualsiasi tipo.
Art. 8) L’esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il 30 aprile di ciascun anno, verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il Bilancio Consuntivo (Stato Patrimoniale e Conto Economico), la relazione gestionale ed il Bilancio Preventivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci entro il 30 giugno di ciascun anno.
L’eventuale avanzo di gestione potrà essere utilizzato esclusivamente per gli scopi sociali e per la realizzazione di attività istituzionali, non potrà essere distribuito in alcun modo.
Soci
Art. 9) Possono far parte dell’Associazione tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, associazioni, enti pubblici e privati, che condividano le finalità e sostengano le attività umanitarie dell’Associazione.
L’Associazione è aperta a tutti, senza alcuna discriminazione politica, ideologica, religiosa, di razza, generee sesso.
Art. 10) I Soci dell’Associazione si distinguono in:
10.1 Soci Lavoratori: sono tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro, anche derivante da contratto di collaborazione continuativa o a progetto con l’Associazione;
10.2 Soci Ordinari: sono tutti coloro che partecipano alla vita dell’Associazione e ne promuovono le iniziative.
Art. 11) Si diventa Soci dell’Associazione mediante domanda scritta da presentarsi al Consiglio Direttivo, il quale decide entro 90 giorni dalla richiesta in modo inappellabile.
L’Assemblea decide ogni anno, su proposta del Consiglio Direttivo, l’ammontare della quota sociale che ogni Socio è tenuto a versare.
La quota associativa non è in ogni caso rimborsabile.
Art. 12) La qualità di Socio si perde per:
12.1 dimissioni, da comunicarsi in forma scritta al Consiglio Direttivo;
12.2 mancato pagamento della quota associativa annuale;
12.3 esclusione per accertati motivi di violazione delle regole statutarie o regolamentari dell’Associazione.
Organi dell’Associazione
Art. 13) Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale.
Assemblea
Art. 14) L’Assemblea dei Soci è composta dai Soci Lavoratori e dai Soci Ordinari.
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ogni volta lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta all’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del Bilancio Consuntivo e Preventivo.
La convocazione deve contenere la data e il luogo in cui si terrà l’Assemblea, nonché l’ordine del giorno.
L’Assemblea deve essere altresì convocata quando ne faccia richiesta scritta almeno un decimo dei Soci.
Art. 15) L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno mediante comunicazione scritta, da inviarsi a mezzo raccomandata a/r, fax o a mezzo di strumenti telematici (che prevedano l’accertamento dell’effettivo ricevimento) a ciascun socio, almeno quindici giorni prima della riunione.
In caso di urgenza la convocazione può essere inviata almeno 5 giorni prima della riunione.
E’ in ogni caso valida l’Assemblea a cui partecipino tutti i soci con diritto di voto, la maggioranza del Consiglio Direttivo e i componenti il Collegio Sindacale.
Art. 16) l’Assemblea ordinaria:
- nomina il Consiglio Direttivo, determinandone il numero dei componenti;
- nomina il Collegio Sindacale;
- approva la relazione finanziaria ed il Bilancio Consultivo;
- approva il Bilancio Preventivo;
- approva gli indirizzi e direttive generali dell’Associazione;
- approva su proposta del Consiglio Direttivo eventuali Regolamenti Interni;
- delibera sulle eventuali azioni di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo.
Art. 17) Ogni Socio ha diritto a un voto e può delegare un altro socio.
Ogni Socio non può rappresentare per delega più di 2 Soci.
I Soci non possono farsi rappresentare da membri del Consiglio Direttivo.
Art. 18) Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
L’Assemblea è validamente e legalmente costituita, sia in sede ordinaria che straordinaria, con l’intervento di almeno il 50% dei Soci in prima convocazione.
In seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria o straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti rappresentati.
L’Assemblea delibera validamente con la maggioranza dei presenti, fatto salvo quanto previsto agli artt. 30 e 31 e fatte salve eventuali diverse ed inderogabili maggioranze previste dalla legge.
Consiglio Direttivo
Art. 19) L’Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 11 membri eletti dall’Assemblea dei Soci.
Possono essere nominati nel Consiglio Direttivo solo Soci.
I Soci Lavoratori non possono essere la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo resta in carica per 3 esercizi.
Art. 20) Nella sua prima riunione, il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, il Presidente, il Vice Presidente.
Art. 21) Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso scritto inviato almeno 7 giorni prima della riunione, dal Presidente o da chi ne fa le veci e si riunisce ogni volta che lo si ritenga necessario per il buon funzionamento dell’Associazione.
Il Consiglio in caso di necessità ed urgenza può essere convocato con preavviso di 2 giorni con telegramma o attraverso altro mezzo telematico che preveda l’accertamento dell’effettivo ricevimento.
In ogni caso il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i suoi componenti.
Il Consiglio si riunisce almeno una volta all’anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per deliberare in ordine all’approvazione della bozza di Bilancio Consultivo e Preventivo e all’ammontare delle quote sociali.
Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi a mezzo di video conferenza o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi.
Verificandosi tali presupposti la riunione di Consiglio si considererà tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
Art. 22) Il Consiglio Direttivo ha le più ampie facoltà riguardo a tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, delibera in ordine all’ammissione ed esclusione dei soci.
Il Consiglio Direttivo garantisce il rispetto delle direttive degli indirizzi generali dell’Associazione in conformità a quanto deliberato dall’Assemblea dei Soci.
Il Consiglio Direttivo, fatto salvo quanto previsto all’art. 21, è validamente costituito con l’intervento della metà più uno dei suoi membri e delibera validamente con la maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
Art. 23) Il Consiglio Direttivo può attribuire specifiche deleghe a uno o più dei suoi componenti, può altresì nominare un Comitato Esecutivo composto da 3 a 5 componenti, demandando allo stesso parte delle sue competenze.
Non possono essere delegati al Comitato Esecutivo l’approvazione della bozza di Bilancio Preventivo e Consultivo.
Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario che può anche non essere un Consigliere.
Il Presidente
Art. 24) Il Presidente, o in sua assenza il Vice Presidente, ha la firma e la legale rappresentanza dell’Associazione.
Il Presidente cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio.
Il Collegio Sindacale
Art. 25) Il Collegio Sindacale è composto da tre membri e designa il Presidente.
Il Collegio Sindacale resta in carica tre esercizi.
Art. 26) Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo corretto funzionamento.
Il Controllo Contabile
Art. 27) Il Controllo Contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
L’incarico di controllo contabile è deliberato dall’Assemblea ed ha durata di tre esercizi.
Il controllo contabile viene svolto analogamente a quanto disciplinato dall’art. 2409 c.c. e deve avere cadenza almeno trimestrale e risultare da idonea verbalizzazione.
Comitati Scientifici
Art. 28) Il Consiglio Direttivo può istituire Comitati Scientifici determinandone il numero dei componenti, i compiti e le modalità di funzionamento.
Gratuità delle cariche
Art. 29) Tutte le cariche dell’Associazione sono gratuite spettando esclusivamente il rimborso delle spese vive documentate.
Modifiche Statutarie
Art. 30) Le modifiche statutarie sono deliberate dall’Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti fatte salve eventuali diverse ed inderogabili maggioranze previste dalla legge.
Scioglimento
Art. 31) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria con la maggioranza dei tre quarti dei presenti.
L’assemblea nomina uno o più liquidatori, in caso di scioglimento il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre ONLUS, o a fine di pubblica utilità sentito l’Organismo di Controllo di cui all’art. 3 comma 190 legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modifiche.
F.to: PATRIZIA SANTILLO
RAFFAELE VANNINI notaio

